Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11525/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11525/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11525/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Gela il 24/11/2022, con la quale Sergio Messana veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 7 di reclusione ed C 1.600 di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 (capo a) e 697 cod. pen. (capo b).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 11525/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazioni della legge sulle armi arma personale contrabbando di guerra pene e misure esplosivi e articoli pirotecnici reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSANA SERGIO nato a GELA il 30/04/1975 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Gela il 24/11/2022, con la quale Sergio Messana veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 7 di reclusione ed C 1.600 di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 (capo a) e 697 cod. pen. (capo b).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto semplicemente reiterativo di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte d'appello di Caltanissetta ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della gravità della condotta tenuta dall'imputato (desunta dalla potenzialità offensiva delle armi e munizioni illegalmente detenute).

Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

La sentenza è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il Consi liere ensore .— -• , Il Pres