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Ordinanza — n. 11524/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11524/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11524/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la pronuncia con cui il Tribunale di Barcellona P.G. aveva ritenuto Antonino Venuto colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 - limitatamente al porto di un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 18, di cui lama di 8 cm-, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11524/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che, con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, con travisamento della prova, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione on relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi pena accessoria sanzione penale imbarcazioni da diporto minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione on relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENUTO ANTONINO nato a MILAZZO il 05/03/1988 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la pronuncia con cui il Tribunale di Barcellona P.G. aveva ritenuto Antonino Venuto colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975 - limitatamente al porto di un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 18, di cui lama di 8 cm-, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, che, con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, con travisamento della prova, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione on relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen.

3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 3.1. Il primo motivo deduce critiche non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, nonché pedissequamente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, secondo un corretto argomentare giuridico, dalla Corte territoriale. Nella sentenza impugnata, al contrario, risulta dettagliatamente analizzato il profilo della sussistenza del contestato reato, sul presupposto che le giustificazioni in ordine al pacifico possesso del coltello da parte dell'imputato non fossero state fornite nell'immediatezza. 3.2.

Anche la seconda doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. La Corte territoriale ha invero evidenziato come difettasse nel caso di specie la particolare tenuità della condotta, tale da qualificare la vicenda in termini di minima e trascurabile offensività, in considerazione delle circostanze spazio-temporali del fatto.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il