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Ordinanza — n. 11523/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded lack of reasoning regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Daniele Trevisani inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Trevisani argued that the Court of Appeal failed to properly measure the sentence and recognize generic mitigating circumstances, citing multiple prior criminal records and lack of new evidence. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court's decision was based on relevant factors and did not require considering every single element presented by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and repetitive of arguments already adequately examined by the trial court, provided the lower court's reasoning is not manifestly illogical.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic mitigating circumstances sentencing mitigation procedural costs attenuazione della pena revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREVISANI DANIELE nato a BOLOGNA il 27/12/1987 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Daniele Trevisani ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale Trevisani deduce mancanza di motivazione della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna il 13/07/2023 in punto di misurazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Rilevato in particolare che il diniego di mitigazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono giustificate da motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali ed assenza di elementi ultronei per la mitigazione della pena), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il C.apsigliere estensore Il Pres