Ordinanza — n. 11520/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSI ANTONIO nato a CATANIA il 29/01/1968 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di Antonio Bonaccorsi, relativa alla violazione dell'art. 30, comma 2, ord. pen. e al vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, per avere rigettato il reclamo proposto dal suddetto avverso il provvedimento di diniego del permesso di necessità emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza, è manifestamente infondata oltre che generica e aspecifica, non confrontandosi, se non per contestarle genericamente, con le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11520/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSI ANTONIO nato a CATANIA il 29/01/1968 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di Antonio Bonaccorsi, relativa alla violazione dell'art. 30, comma 2, ord. pen. e al vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, per avere rigettato il reclamo proposto dal suddetto avverso il provvedimento di diniego del permesso di necessità emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza, è manifestamente infondata oltre che generica e aspecifica, non confrontandosi, se non per contestarle genericamente, con le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del provvedimento impugnato.
Invero, in detto provvedimento si fa leva sul fatto che difettano i tre requisiti normativamente previsti per la concessione del permesso di necessità, ossia l'eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell'evento giustificativo e la correlazione di tale evento con la vita familiare del detenuto, dal momento che le condizioni della moglie appaiono stabilizzate, tanto che, come attestato dal medico legale dell'ASP di Catania, consentirebbero alla medesima di recarsi presso il carcere di Rossano con accompagnatore e con le precauzioni mediche del caso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il Conigliere estensore Il Presidente