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Ordinanza — n. 11512/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for carrying improper weapons without justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of the defendant for carrying improper weapons. The defendant argued that the small size of the tools and unreliable witness testimony warranted acquittal or a non-punishment ground under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, stating that appeals cannot re-evaluate factual circumstances and that the trial court correctly identified the tools as capable of causing harm.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely request a more favorable factual assessment without challenging the legal characterization of the conduct or the evidence supporting the conviction.

Parole chiave

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improper weapons carrying outside home non-punishment ground inadmissible appeal factual re-evaluation violazioni della legge sulle armi oggetto pericoloso esplosivi e articoli pirotecnici

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Antonio Pizzolante, connotate da imprecisioni e apprezzamenti personali, avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato per mancanza di prove; Con il secondo motivo lamenta mancanza e insufficienza di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 131-bis cod. pen
Antonio Pizzolante, connotate da imprecisioni e apprezzamenti personali, avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato per mancanza di prove; Con il secondo motivo lamenta mancanza e insufficienza di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNATELLA IVAN nato a CASALE MONFERRATO il 28/04/1995 avverso la sentenza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Termini Imerese ha condannato Ivan Cannatella alla pena di euro 1000,00 di ammenda, per aver egli portato in modo ingiustificato fuori dalla propria abitazione un cacciavite della lunghezza di circa cm 22 ed un manico di bastone in legno della lunghezza di circa cm 92.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi. Con il primo, articolato, motivo deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, posto che le modeste dimensioni degli oggetti sequestrati, nonché la discutibile rilevanza probatoria delle dichiarazioni del teste Mar. Antonio Pizzolante, connotate da imprecisioni e apprezzamenti personali, avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato per mancanza di prove; Con il secondo motivo lamenta mancanza e insufficienza di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché volto a sollecitare una diversa e più favorevole valutazione del caso, in base a circostanze di fatto, che non possono essere oggetto di diretto apprezzamento da parte di questa Corte. L'impugnazione all'odierno esame, senza muovere censure alla ricostruzione del fatto ed all'attribuzione al ricorrente della sua consumazione, investe in primo luogo la errata considerazione delle caratteristiche degli oggetti sequestrati. Il Tribunale ha rilevato che gli strumenti in sequestro sono qualificabili come armi improprie in quanto in grado di ledere l'integrità della persona se usati con intenti offensivi e, pertanto, il porto fuori casa di tali oggetti, senza giustificato motivo, integra il reato in addebito.

Il giudizio di responsabilità è stato dunque basato su circostanze oggetto di puntuale dimostrazione e la sentenza ha respinto la tesi giustificativa della difesa con argomentazioni logiche, coerenti e compiute, oltre che aderenti all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di questa Corte. È palesemente infondato il motivo che lamenta come erroneo ed ingiustificato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.: il relativo motivo di gravame è stato respinto dal Tribunale a ragione delle modalità obiettive della condotta e del comprovato pericolo connesso alla potenzialità offensiva degli attrezzi sequestrati.

4. Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell