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Ordinanza — n. 11510/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11510/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11510/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; E IN DIRITTO Rilevato che Turiano Francesco ricorre per cassazione contro il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo avverso il decreto del Ministero della giustizia del 26.01.2023 di proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendola non sorretta da un iter coerente, completo e logico, in quanto la stessa non conterrebbe la effettiva verifica degli elementi valorizzati nel decreto di proroga, delle doglianze avanzate in sede di reclamo e delle condizioni relative alla personalità del detenuto idonee a legittimare la permanenza del regime speciale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11510/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; E IN DIRITTO Rilevato che Turiano Francesco ricorre per cassazione contro il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo avverso il decreto del Ministero della giustizia del 26.01.2023 di proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendola non sorretta da un iter coerente, completo e logico, in quanto la stessa non conterrebbe la effettiva verifica degli elementi valorizzati nel decreto di proroga, delle doglianze avanzate in sede di reclamo e delle condizioni relative alla personalità del detenuto idonee a legittimare la permanenza del regime speciale;

Parole chiave

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traffico qualificato di stupefacenti persecuzione dei Tamil riesame della carcerazione preventiva indizio arresto in vista d'estradizione partecipazione al reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Turiano Francesco ricorre per cassazione contro il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo avverso il decreto del Ministero della giustizia del 26.01.2023 di proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendola non sorretta da un iter coerente, completo e logico, in quanto la stessa non conterrebbe la effettiva verifica degli elementi valorizzati nel decreto di proroga, delle doglianze avanzate in sede di reclamo e delle condizioni relative alla personalità del detenuto idonee a legittimare la permanenza del regime speciale;

Considerato che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen. stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno" e che l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, che lo limita al motivo costituito dalla violazione di legge.; Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, alla verifica dei presupposti di legittimità della proroga, avendo posto in evidenza i seguenti elementi significativi della attuale pericolosità qualificata di Turiano:

i) il ruolo direttivo nel sodalizio mafioso noto come clan Mangialupi, come emerso dalle sentenze menzionate nel decreto; li) la capacità attuale di dare al sodalizio indicazioni (alcune delle quali tradottesi nella commissione di reati) sulla gestione degli affari attraverso lo svolgimento dei colloqui carcerari e l'invio di missive, come evidenziato dalla DDA di Messina; iii) la recente condanna, per associazione finalizzata al narcotraffico, basata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali descrivono il ruolo del Turiano come uno stabile fornitore dell'associazione; iv) l'attuale operatività del clan basata sui complessivi elementi in atti;

v) i rilievi disciplinari riportati durante la restrizione carceraria; Rilevato, dunque, che la motivazione dell'ordinanza impugnata si sottrae alle generiche censure in fatto proposte dal ricorrente, formalmente per violazioni di legge, ma sostanzialmente volte a provocare una non consentita rivalutazione del merito della decisione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il Consigliere esten