Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and lack of substantive review in criminal continuity cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaints regarding the lack of motivation were generic and did not address substantive legal errors. The lower court correctly applied principles of criminal continuity, finding that the distinct spatial-temporal distances, execution methods, and victims of the alleged offenses precluded their treatment as a continuous crime. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Generic complaints regarding the lack of motivation in cassation appeals are inadmissible when the lower court has correctly applied legal principles to distinguish autonomous criminal resolutions from a continuous offense based on spatial-temporal distance and different execution methods.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TILOCCA MASSIMO nato a LICATA il 02/02/1976 avverso l'ordinanza del 13/11/2023 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Massimo Tilocca ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che le censure dell'odierno ricorrente denunciano asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato. Invero, il GE, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla peraltro solo parziale omogeneità dei titoli di reato, ostano al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, la distanza spazio-temporale tra le violazioni, le differenti modalità esecutive e la diversa identità delle persone offese. In tale contesto, stanti altresì il carattere estemporaneo delle analoghe condotte di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali e le diverse finalità perseguite con la loro commissione, i fatti oggetto d'esame appaiono plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose quali espressione dell'abitualità criminosa dell'agente, non meritevole dell'applicazione di istituti di favore.
Considerato che a tali argomenti, Tilocca oppone doglianze generiche e rivalutative, finendo con il sollecitare una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal giudicante, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr