Criminal appeal dismissed for inadmissibility as special prevention measures do not trigger general driving without license depenalization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Antonino Greco for driving a motorcycle while under special preventive measures. Greco argued that the 2016 legislative reform depenalizing driving without a license should extend to individuals under special prevention, but the court rejected this. The decision rests on the principle that the specific crime for driving without a license while under special prevention remains distinct and valid despite the general depenalization.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.lgs. 159/2011; Art. 116 cod. strada: The depenalization of driving without a license under D.Lgs. 8/2016 does not apply to individuals subject to special preventive measures, as the specific crime under Art. 73 remains constitutionally valid and autonomous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO ANTONINO nato a LICATA il 28/04/1970 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato Antonino Greco colpevole del reato di cui all'art. 73 d. Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia (in particolare, il predetto, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, si poneva alla guida di un motociclo nonostante la revoca della patente di guida).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge in punto di configurabilità del reato in contestazione. Deduce il ricorrente che con decreto legislativo 15 gennaio 2016 n.8 è stato depenalizzato il fatto di chi si pone alla guida di un mezzo sprovvisto di patente di guida per il quale è necessario essere in possesso del titolo abilitativo. Tale depenalizzazione non può che estendersi all'ipotesi di cui all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, con conseguente doverosa assoluzione dell'imputato per i fatti ascritti nel capo d'imputazione.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada, a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede un autonomo reato (Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, dep. 2018, Cavallo, Rv. 272233 - 01), la cui legittimità costituzionale è stata recentemente riaffermata da Corte Cost. n. 211 del 2022.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr