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Ordinanza — n. 11503/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11503/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11503/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO CALOGERO nato il 20/05/1988 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato Calogero Colombo colpevole del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11503/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato Calogero Colombo colpevole del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie competenze speciali responsabilità scemata criminalità grave grave limitazione del diritto costituzionale collegamento speciale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO CALOGERO nato il 20/05/1988 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato Calogero Colombo colpevole del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo manifesta illogicità della motivazione per aver il Collegio palermitano ritenuto che l'impugnazione fosse stata proposta limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e non anche all'affermazione della responsabilità penale.

3. Il motivo proposto è inammissibile in quanto generico e aspecifico, nonché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, atteso che, dalla lettura dell'atto di appello, si evince che l'unico motivo in esso dedotto è quello relativo al mancato riconoscimento dell'esimente della particolare tenuità del fatto, sul quale la Corte distrettuale ha risposto con motivazione logica e immune da censure, ancorando il diniego alla pericolosità sociale del ricorrente, desunta anche dai numerosi precedenti penali della stessa indole di cui al certificato del casellario giudiziale.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il CQnsigliere estensore Il Presid