Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic merit arguments on sentencing amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised generic objections regarding the specific amount of the sanction without addressing the court's detailed reasoning. The lower court had convicted the defendant of a crime under the 2011 Decree-Law 159, imposing an eight-month arrest sentence based on the gravity of the act and the offender's personality. The court rejected the appeal as it failed to provide specific legal grounds required for a merits review in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must contain specific legal arguments; generic complaints on the merits of the sanction amount are inadmissible when the lower court's decision is fully motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUGLIARO FRANCESCO PAOLO nato a ERICE il 29/10/1992 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Trapani aveva dichiarato Francesco Paolo Augugliaro colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 1 d. Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena di mesi otto di arresto.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con rituale ministero difensivo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto, fondata sulla gravità del fatto e sulla personalità del reo, in conformità alla previsione dell'art. 133, cod. pen.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen...
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il onsigliere estensore Il President