Cassation court dismisses appeal against surveillance court's rejection of home detention due to three-year ban.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the surveillance court failed to conduct a concrete assessment regarding the three-year ban on home detention following the revocation of a previous measure. The court rejected this, ruling that the statutory ban operates automatically without judicial discretion and that the requested measure falls within the specific scope of the prohibition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58-quater, comma 2, ord. pen.; Art. 1, comma 8, legge 199 del 2010: The three-year prohibition on granting home detention for sentences under eighteen months applies automatically upon revocation of a liberty measure, leaving no room for judicial discretion or case-by-case evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AZOUAZI YASSINE nato il 16/12/1977 avverso l'ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo di El Azouazi Yassine contro il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Vercelli aveva dichiarato inammissibile l'istanza, formulata ex art. 1 legge 199 del 2010, volta alla concessione dell'esecuzione della pena presso il domicilio, in ragione della revoca della precedente misura della semilibertà disposta con ordinanza del 19/10/2022 ed operando, pertanto, il divieto di concessione triennale dei benefici; Considerato che avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione l'interessato deducendo, con il primo motivo, l'errata applicazione dell'art. 58- quater ord. pen., non avendo il Tribunale condotto una valutazione in concreto sulla operatività del divieto, e, con il secondo motivo, l'inapplicabilità del medesimo divieto alla misura richiesta, non rientrando la stessa nel catalogo di cui all'art. 58- quater ord. pen., e non essendovi le condizioni per ritenere rispettata la clausola di compatibilità prevista dall'art. 1, comma 8, legge 199 del 2010;
Lette le conclusioni depositate dal difensore con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, essendo pacifico che il giudice di sorveglianza, a fronte del divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, ord. pen., non goda di alcun margine di discrezionalità alla luce del disposto normativo, che depone chiaramente nel senso della sua automatica operatività, ed avendo la Corte costituzionale evidenziato che la valutazione "caso per caso" deve essere condotta (a monte) nel giudizio relativo alla revoca della misura, tenendo anche conto, in tal caso, della preclusione in esame (ex multis:
Sez. 1, n. 29868 del 24/03/2023, non mass.; Sez. 1, n. 34054 del 1/07/2022, non mass.). Ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, posto che l'applicabilità del divieto triennale discende dall'espresso richiamo contenuto nel comma 8 del suddetto art. 1, che prevede che la disposizione di cui all'art. 58 quater ord. pen. si applica all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, in quanto compatibile, e vista la sostanziale omogeneità tra i due istituti della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter ord. pen. e di quella di cui all'art. 1 L. n. 199 del 2010 (Sez. 1, n. 40838 del 04/06/2019, non. mass.; v.
Sez. 1, n. 5849 del 10/12/2020, Aiello, Rv. 280790, secondo cui in relazione all'ipotesi eccezionale di detenzione domiciliare connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all'art. 123 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione la preclusione di cui all'art. 58- quater, comma 2, ord. pen., atteso che il comma 8 del citato art. 123 fa salvo quanto previsto dall'art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 che, al comma 8, richiama espressamente l'art. 58-quater ord. pen.). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 22 febbraio 2024 Ilosigliere est