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Ordinanza — n. 11499/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against absent defendant's conviction due to missing post-sentence appeal mandate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a specific mandate to appeal after the first-instance judgment. The lower court correctly applied the Cartabia Reform provisions requiring such a mandate for defendants tried in absentia to ensure their personal participation. The Supreme Court upheld this ruling, citing its own precedent that the legislative requirement is not unconstitutional and aims to prevent automatic appeals.

Regesto Legislator

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Art. 581, commi 1 ter e 1 quater cod. proc. pen.; The specific mandate to appeal issued after the judgment is mandatory for defendants tried in absentia, as it ensures the appeal reflects the defendant's personal interest rather than the defender's automatic choice.

Parole chiave

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appeal inadmissibility defendant in absentia Cartabia Reform specific mandate requirement personal interest appeal Cassazione ordinanza procedural defect sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 581 commi 1 ter e 1 quater cod. proc. pen.
Va premesso che l'art. 581, co.
Art. 33 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 591 comma 2 cod. proc. pen.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso Carchidi, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 591 comma 2 cod. proc. pen., in conformità al combinato disposto di cui agli artt.
Art. 581 comma 1 ter e 1 quater cod. proc. pen.
Va premesso che l'art. 581, co.
art. 684 cod. pen
Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Gabriele Carchidi avverso la pronuncia resa dal Tribunale di Salerno in data 13 giugno 2023 con cui era stato condannato alla pena di giorni 30 di arresto in relazione al reato di cui all'art. 684 cod. pen..
art. 591 comma 2 cod. proc. pen
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso Carchidi, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 591 comma 2 cod. proc. pen., in conformità al combinato disposto di cui agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso l'ordinanza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Gabriele Carchidi avverso la pronuncia resa dal Tribunale di Salerno in data 13 giugno 2023 con cui era stato condannato alla pena di giorni 30 di arresto in relazione al reato di cui all'art. 684 cod. pen.. A ragione la Corte distrettuale ha osservato che, essendo stato il giudizio di primo grado celebrato in assenza dell'imputato, l'atto di appello avrebbe dovuto essere accompagnato da specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'appellante, ai sensi dell'art. 581 commi 1 ter e 1 quater cod. proc. peri.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso Carchidi, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 591 comma 2 cod. proc. pen., in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 591 comma lett.

c) e 581 comma 1 ter e 1 quater cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che l'art. 581, co. 1 quater cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che: "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". L'intero sistema processuale introdotto dalla Riforma Cartabia, infatti, è permeato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'imputato al processo; ne discende che anche l'impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell'imputato a coltivare il gravame piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica.

Giova altresì rammentare che la Corte di legittimità ha chiarito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 01).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il "ììsigliere