Cassation appeal dismissed due to loss of interest after lower court revoked the challenged decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared inadmissible because the underlying decision had been revoked by the President of the Surveillance Tribunal before the appeal could be heard. Vladimir Zambernardi argued that the initial dismissal of his alternative measures requests violated procedural law, but the court found the interest in obtaining a ruling on the merits had vanished. Consequently, the court ruled that the loss of interest precluded any further adjudication without awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666 comma 2 cod. proc. pen.; The loss of interest in the decision renders a cassation appeal inadmissible, as the appellant no longer has a legal stake in the outcome of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBERNARDI VLADIMIR nato a ROMA il 03/02/1974 avverso il decreto del 28/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato, ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen., inammissibili le istanze di concessione di misure alternative avanzate da Vladimir Zambernardi.
2. Avverso tale decreto Zambernardi propone, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione per essere state le istanze avanzate dichiarate inammissibili con provvedimento de plano, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 666 comma 2 cod. proc. pen..
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, il provvedimento impugnato risulta essere stato revocato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma con provvedimento del 23/10/2023. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ritenere venuto meno l'interesse del ricorrente ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).
4. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravventa mancanza di interesse. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden