Italian Court dismisses appeal as grounds are non-specific repetitions of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sani Mustapha inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for robbery and the classification of injuries, but the court found these arguments non-specific because they merely repeated points already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the criminal facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must contain specific and arguable grounds; mere repetition of lower court reasoning or manifestly unfounded legal interpretations renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANI MUSTAPHA nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 01/01/1963 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sahi Mustapha, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che la Corte d'appello, a pag. 3 ha correttamente fatto applicazione del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa." (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la prospettata differente qualificazione giuridica del fatto a fronte di una motivazione che ha correttamente ricondotto alla fattispecie di lesioni personali la vicenda oggetto di accertamento, è indeducibile dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il terzo motivo di ricorso in relazione all'art. 582 cod. pen.
è manifestamente infondato, perché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui "In tema di rapina, la violenza, che, cumulativamente o alternativamente con la minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale, dovendo, in caso contrario, trovare applicazione le norme sul concorso di reati. (Sez. 2, n. 37048 del 15/09/2022, Sunday Esther, Rv. 283789;
Conf., Sez.1, n. 12656 del 1977, Rv. 137050); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consiglier -Est