Italian Court dismisses appeal as grounds are non-specific repetitions of previously rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giraldi Matteo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding criminal responsibility and mitigating circumstances, but the court found these arguments to be non-specific repetitions of points already rejected in the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide a new, arguable critique of the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely apparent repetitions of arguments already dismissed in the lower instance without providing a new, specific, and arguable critique of the judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRALDI MATTE() nato a FAENZA il 22/01/1982 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giraldi Matteo, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte d'appello con congrua motivazione ha argomentato in ordine alle ragioni che portano ad escludere sia l'ipotesi di particolare tenuità di cui all'attuale art. 648, quarto comma, cod. pen., sia l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 2 dell'impugnata sentenza); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consi 'Estensore Il Pre