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Ordinanza — n. 11494/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentative critique against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11494/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical and failed to connect specific facts, but the Court found the first ground of appeal manifestly unfounded as it lacked a specific critique of the argumentative structure. The second ground was rejected because it merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without providing new substantive analysis.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal challenging the reasoning of a judgment is inadmissible if it fails to provide a specific, substantive critique of the argumentative structure, merely reiterating points already rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific critique reiteration of arguments argumentative structure judicial reasoning motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 5, n.5599 del 03/10/2013, Hudorovich
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSOTTA MATTEO nato a CERIGNOLA il 14/09/1993 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cassotta Matteo, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen. in quanto il giudice di merito ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo come si evince da pp.4-5 della sentenza impugnata, ove richiama tutti gli elementi posti alla base del giudizio di responsabilità, quali la corrispondenza tra la descrizione del rapinatore data dalla persona offesa e l'imputato, nonché la corrispondenza tra il luogo di abitazione dello stesso e la cella WIND impegnata più volte successivamente alla rapina dal cellulare oggetto del fatto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, in particolare, il giudice di merito ha adeguatamente motivato il diniego alle pagine 5 e6 della sentenza impugnata circa la richiesta della difesa di porre in continuazione il fatto del 17 agosto 2017 con quello avvenuto il 26 dicembre 2017, in quanto non sono presenti elementi che dimostrano non solo che l'imputato avesse già programmato il successivo tentato furto, ma anche alla luce di una giurisprudenza di legittimità costante nel ritenere che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico disegno criminoso volto ad un determinato fine (Sez. 5, n.5599 del 03/10/2013, Hudorovich, Rv. 258862); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Est