Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments lacking specific argumentation against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Girotti Walter Angelo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding liability and criminal responsibility, but the court found his arguments merely repeated those already rejected on appeal without providing new substantive critique. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to meet the requirement of specific, argumentative criticism against the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the appellate court, failing to provide specific and argumentative criticism of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIROTTI WALTER ANGELO nato a MILANO il 27/12/1951 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Girotti Walter Angelo, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che la Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, come si evince alle pagine 4-5-6 della sentenza impugnata, ove il giudice di merito ha ritenuto credibile la testimonianza della persona offesa anche in virtù delle dichiarazioni degli altri testi, Salvini e Migliavacca, che confermano la condotta truffaldina e artificiosa dell'imputato finalizzata a raggirare il Brambilla; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigli stensore Il Presi