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Ordinanza — n. 11492/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being generic and non-specific regarding criminal liability and constitutional issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11492/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sarno Domenico inadmissible due to a lack of specificity in its grounds. The appellant challenged both the constitutionality of Article 629 of the Penal Code and the affirmation of criminal liability for extortion, but the court found these arguments generic and unrelated to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Appeals based on generic, non-specific, or repetitive grounds that lack a necessary correlation with the lower court's reasoning are inadmissible under established case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal liability constitutional challenge specificity requirement Corte di Cassazione extortion offense costituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Letto il ricorso di Sarno Domenico e la missiva a firma dell'imputato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si solleva la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 629 cod.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Sarno Domenico e la missiva a firma dell'imputato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si solleva la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 629 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n.
Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849
268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n.
Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01
253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO DOMENICO nato a AVELLINO il 17/01/1979 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sarno Domenico e la missiva a firma dell'imputato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si solleva la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 629 cod. pen., è assolutamente generico ed assertivo, oltre che manifestamente infondato, tenuto conto dell'entità del danno e delle modalità particolarmente allarmanti della condotta criminosa, come accertato da entrambe le sentenze di merito; considerato che il secondo motivo, con cui si contesta l'affermazione della penale responsabilità, non è consentito, perché aspecifico, in quanto solo apparentemente si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che a pagina 5 dà conto delle ragioni per le quali ha ritenuto consumata l'estorsione di cui al capo b), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato; considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 febbr