Ordinanza — n. 11490/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUTSA ERIKA nato il 15/05/1977 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Kutsa Erika, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazionetsulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11490/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUTSA ERIKA nato il 15/05/1977 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Kutsa Erika, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazionetsulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUTSA ERIKA nato il 15/05/1977 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Kutsa Erika, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazionetsulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U - n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a p.2 della sentenza impugnata, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, in particolare la sussistenza sia dell'elemento oggettivo, dato dalla continuata occupazione senza legittimazione dell'immobile, sia dell'elemento soggettivo, dato dalla consapevolezza dell'imputata dell'illegalità della condotta tanto da richiedere all'A.I.e.r. la regolarizzazione della sua posizione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in particolare a pp.2-3 della sentenza impugnata, ove richiamate la gravità del fatto delittuoso commesso e la presenza di una precedente condanna in capo all'imputata quale elemento caratterizzante la sua personalità;rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consiglie;;e Estensore