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Ordinanza — n. 11489/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming flawed reasoning and excessive sentence as beyond cassation powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11489/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gianfranco Montecchio inadmissible, ordering him to pay legal fees and fines. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical and the sentence excessive, but the court found these grounds impermissible in a final review. The court ruled that cassation courts cannot re-evaluate factual evidence or substitute their own judgment on sentencing discretion reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its judgment on sentencing discretion, limiting review to logical coherence of the argumentation.

Parole chiave

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cassation review limits sentencing discretion logical coherence factual re-evaluation inadmissible appeal sanzione sproporzionata ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Montecchio Gianfranco, ritenuto che il primo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Artt. 132 e 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTECCHIO GIANFRANCO nato a PIAZZOLA SUL BRENTA il 01/01/1954 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Montecchio Gianfranco, ritenuto che il primo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; peraltro che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è complessivamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti dalla Corte d'appello (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato che la parte civile UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A., a mezzo del proprio difensore ha fatto pervenire, memoria difensiva, argomentate conclusioni e nota spese fornendo un contributo alla decisione, per tale ragione sono da liquidare in euro 3686,00 oltre accessori di legge le spese di assistenza e difesa sostenute nel grado; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A. che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il