Italian Court dismisses appeals on recidivism and sentencing, ruling they lack specific argumentation and exceed appellate scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Buono Domenico and Maurizio Ivano inadmissible, ordering them to pay fines. The appellants challenged the lower court's reasoning regarding recidivism and sentencing severity, arguing for a different legal qualification and leniency. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already dismissed on appeal without providing new, specific, or substantive legal critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must contain specific, new arguments distinct from those previously rejected; general complaints regarding persuasiveness or sentencing discretion are inadmissible as they fall within the trial court's domain.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONO DOMENICO nato a CASERTA il 05/09/1983 MAURIZIO IVANO nato a CASERTA il 27/07/1983 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Buono Domenico e Maurizio Ivano, ritenuto che il primo motivo di ricorso di Buono Domenico e il secondo motivo di ricorso di Maurizio Ivano che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello in relazione alla richiesta di qualificazione del fatto come contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza ha correttamente fatto applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui "in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza" (Cass. sez 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr., Rv. 270179 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso di Buono Domenico che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di legittimità limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); ritenuto che il primo motivo di ricorso di Maurizio Ivano che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 ove la Corte ha precisato gli elementi alla base del suo convincimento) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; ritenuto che il terzo motivo di ricorso di Maurizio Ivano, che contesta l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata ove la Corte ha ritenuto che le particolari modalità della condotta, considerata particolarmente spregiudicata, rappresenti una circostanza indicativa di un inserimento non occasionale nell'ambito di una rete di traffici illeciti di preziosi provento di furto, elemento che ha determinato il diniego delle attenuanti generiche nella massima misura); ritenuto che la memoria difensiva del 7 dicembre 2024 presentata nell'interesse di Buono Domenico, nulla aggiunge di decisivo ai fini dello scrutinio di inammissibilità del ricorso; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila, ciascuno, in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbra