Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11481/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11481/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11481/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO PASQUALE nato a NAPOLI il 01/05/2000 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 158. R.G. 35639 - 2023 Letto il ricorso di Pasquale Esposito; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che correttamente la Corte territoriale ha provveduto ad integrare la motivazione del giudice di primo grado e che la questione di legittimità costituzionale risulta posta in maniera apodittica, sfornita di qualsivoglia argomentazione in ordine alla pretesa violazione dei principi costituzionali, indeterminatezza che condanna la doglianza alla inammissibilità; considerato che gli altri motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli arti:. 62 n. 4, 62 bis e 62 n. 6 cod. pen., sono generici, non risultando esplicitamente enunciati e argornentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11481/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 35639 - 2023 Letto il ricorso di Pasquale Esposito; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che correttamente la Corte territoriale ha provveduto ad integrare la motivazione del giudice di primo grado e che la questione di legittimità costituzionale risulta posta in maniera apodittica, sfornita di qualsivoglia argomentazione in ordine alla pretesa violazione dei principi costituzionali, indeterminatezza che condanna la doglianza alla inammissibilità; considerato che gli altri motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli arti:. 62 n. 4, 62 bis e 62 n. 6 cod. pen., sono generici, non risultando esplicitamente enunciati e argornentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali difetto di legittimazione del ministero pubblico costituzionalità ricorso costituzionale all'estero indigenza processuale non provata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO PASQUALE nato a NAPOLI il 01/05/2000 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 158. R.G. 35639 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Esposito; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che correttamente la Corte territoriale ha provveduto ad integrare la motivazione del giudice di primo grado e che la questione di legittimità costituzionale risulta posta in maniera apodittica, sfornita di qualsivoglia argomentazione in ordine alla pretesa violazione dei principi costituzionali, indeterminatezza che condanna la doglianza alla inammissibilità; considerato che gli altri motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli arti:. 62 n. 4, 62 bis e 62 n. 6 cod. pen., sono generici, non risultando esplicitamente enunciati e argornentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, le doglianze si limitano a mere asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese; che in ogni caso i motivi sono fondati su argomenti che ripropongono le stesse doglianze già discusse e disattese dal giudice del gravarne con motivazione congrua ed esente da vizi logici (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e pagg. 5 e 6 sulle articolate argomentazioni per cui è stata respinta la richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante, unitamente a quella dell'applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere Estenso