Ordinanza — n. 11481/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO PASQUALE nato a NAPOLI il 01/05/2000 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 158. R.G. 35639 - 2023 Letto il ricorso di Pasquale Esposito; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che correttamente la Corte territoriale ha provveduto ad integrare la motivazione del giudice di primo grado e che la questione di legittimità costituzionale risulta posta in maniera apodittica, sfornita di qualsivoglia argomentazione in ordine alla pretesa violazione dei principi costituzionali, indeterminatezza che condanna la doglianza alla inammissibilità; considerato che gli altri motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli arti:. 62 n. 4, 62 bis e 62 n. 6 cod. pen., sono generici, non risultando esplicitamente enunciati e argornentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11481/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 35639 - 2023 Letto il ricorso di Pasquale Esposito; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che correttamente la Corte territoriale ha provveduto ad integrare la motivazione del giudice di primo grado e che la questione di legittimità costituzionale risulta posta in maniera apodittica, sfornita di qualsivoglia argomentazione in ordine alla pretesa violazione dei principi costituzionali, indeterminatezza che condanna la doglianza alla inammissibilità; considerato che gli altri motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli arti:. 62 n. 4, 62 bis e 62 n. 6 cod. pen., sono generici, non risultando esplicitamente enunciati e argornentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO PASQUALE nato a NAPOLI il 01/05/2000 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 158. R.G. 35639 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pasquale Esposito; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che correttamente la Corte territoriale ha provveduto ad integrare la motivazione del giudice di primo grado e che la questione di legittimità costituzionale risulta posta in maniera apodittica, sfornita di qualsivoglia argomentazione in ordine alla pretesa violazione dei principi costituzionali, indeterminatezza che condanna la doglianza alla inammissibilità; considerato che gli altri motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli arti:. 62 n. 4, 62 bis e 62 n. 6 cod. pen., sono generici, non risultando esplicitamente enunciati e argornentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
Nel caso di specie, invero, le doglianze si limitano a mere asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese; che in ogni caso i motivi sono fondati su argomenti che ripropongono le stesse doglianze già discusse e disattese dal giudice del gravarne con motivazione congrua ed esente da vizi logici (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e pagg. 5 e 6 sulle articolate argomentazioni per cui è stata respinta la richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante, unitamente a quella dell'applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere Estenso