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Ordinanza — n. 11479/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds for repetitive arguments and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11479/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for receiving stolen goods and the severity of the sentence, but the court found these arguments either repetitive of lower court decisions or procedurally barred. Consequently, the appeal was rejected because the substantive claims were either already dismissed or not permitted in this stage of litigation.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must be specific and new; repetitive arguments or claims regarding excessive penalties are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments excessive penalty cassation procedure general mitigating circumstances accuse di abuso partecipazione al reato recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
5 della sentenza impugnata), che, pertanto, è insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.248244; Sez.
Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020
34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv.
Sei. 5, n. 43952 del 13/4/2017
279549; Sei. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABIANO GERARDO nato a FOGGIA il 31/03/1991 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabiano Gerardo, ritenuto che il primo motivo di ricorso in relazione alla condotta contestata al capo a) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che la Corte d'appello in relazione alla richiesta di assoluzione dal reato di ricettazione, ha con motivazione congrua e priva di illogicità puntualmente declinato pertinenti indici rivelatori del dolo, desunti sia dalla realtà fattuale che in modo logico, essendosi precisato che l'imputato, al momento del controllo operato, non forniva alcuna delucidazione in ordine all'origine e alla provenienza dell'autovettura da lui guidata, né esibiva alcuna documentazione; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( si veda pag. 4, ove la Corte indica una serie di convergenti elementi che danno conto che l'imputato, sapendo dell'innocenza degli operanti di P.G., rese dichiarazioni calunniose al fine di celare la sua responsabilità in ordine al delitto di ricettazione); considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata), che, pertanto, è insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sei. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che la rinuncia al mandato difensivo intervenuta in limine litis (5/02/2024 rispetto all'udienza del 06/02/2024) non produce effetto finchè la parte non risulti assistita da altro difensore; P.Q,M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consiglier- st