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Ordinanza — n. 11478/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for fraud conviction as arguments merely repeat lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11478/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ragozzino Nicola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on fraud liability and the denial of generic mitigating circumstances, arguing they were flawed. The court rejected these claims because they merely reiterated points already dismissed at the appellate level and lacked specific argumentation, while also noting the lower court properly addressed the lack of statutory mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals based solely on the repetition of arguments already rejected by the court of first instance are inadmissible, and the denial of generic mitigating circumstances is valid if the lower court references decisive elements without needing to consider every single fact presented.

Parole chiave

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fraud conviction appeal inadmissible appeal reiteration of arguments generic mitigating circumstances court of cassazione sentencing guidelines legal reasoning standard forza di cosa giudicata parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
131-bis e art. 62 -bis cod.
art. 640 cod. pen
art. 62 -bis cod. pen
131-bis e art. 62 -bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n.30897 2020
pen., quali l'aver ricevuto il prezzo dovuto per la vendita s'online"di merce a cui non è seguita consegna (Sez. 2, n.30897 2020), l'aver messo in vendita 4onlined un bene con l'intento di indurre terzi al versamento di una somma di danaro con conseguente ingiusto profitto (ex multis Sez.
Sez. 2, n.51551 del 04/12/2019 Rv. 278231
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGOZZINO NICOLA nato a CAPUA il 13/06/1987 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ragozzino Nicola, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, in particolare alle pagine 4-5 della sentenza impugnata, il giudice di merito ha assolto al dovere motivazionale richiamando la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi necessari alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di truffa ai sensi dell'art. 640 cod. pen., quali l'aver ricevuto il prezzo dovuto per la vendita s'online"di merce a cui non è seguita consegna (Sez. 2, n.30897 2020), l'aver messo in vendita 4onlined un bene con l'intento di indurre terzi al versamento di una somma di danaro con conseguente ingiusto profitto (ex multis Sez. 2, n.51551 del 04/12/2019 Rv. 278231); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che la Corte di appello, alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ha adeguatamente argomentato circa il trattamento sanzionatorio, ove ha statuito la non applicabilità degli istituti di cui all'art. 131-bis e art. 62 -bis cod. pen., in ragione della non tenuità del valore del bene oggetto della truffa e della non irrisorietà del danno cagionato alla persona offesa, nonché della presenza di previe condanne in capo all'imputato non solo per truffa, ma anche per altro reato fraudolento; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 fe