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Ordinanza — n. 11477/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for mere factual complaints and merit-based arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11477/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's factual findings and legal characterization of the crime, but the court ruled these were mere complaints rather than legal arguments. The decision emphasized that the Court of Cassation lacks the power to re-evaluate facts or retry merit-based issues already decided by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals based on mere factual complaints or merit-based re-evaluation of facts are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints cassation powers merit review prohibition legal characterization error motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 69 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano
pen., uno degli effetti che le sono propri, ossia paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreta attenuazione della pena da irrogare." (Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv.
Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Scalici
Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Scalici, Rv.
Sez. 4, n. 50098 del 15/11/23
268271 da ultimo Sez. 4, n. 50098 del 15/11/23); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI GUERINO ROCCO nato a SIDERNO il 20/01/1978 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; r

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Berlingieri Guerino Rocco, ritenuto che il primo motivo che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato peraltro che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 dell'impugnata sentenza); che esule, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il secondo motivo di ricorso che prospetta la differente qualificazione giuridica del fatto muove da censure di merito, a fronte invece di una motivazione che ha correttamente ricondotto all' estorsione la vicenda oggetto dell'accertamento giudiziale, nel rilievo che la pretesa dell'imputato è del tutto illegittima; ritenuto che il terzo motivo di ricorso,che contesta la mancata dichiarazione di sopravvenuta prescrizione del reato, è manifestamento in fondato in quanto la Corte d'appello ha correttamente richiamato le ragioni per cui il reato non può ritenersi estinto per prescrizione facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità a mente del quale: "Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non esclude la rilevanza dell'aggravante a effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, ne' bilanciamento di cui all'art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri, ossia paralizzare un'attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreta attenuazione della pena da irrogare." (Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv. 283815;

Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Scalici, Rv. 268271 da ultimo Sez. 4, n. 50098 del 15/11/23); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consig