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Ordinanza — n. 11475/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11475/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ilenia Troncani inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged the first-instance judgment on the basis of the psychological element of the crime of receiving stolen goods and the exclusion of minor damage under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these grounds because they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing specific, new reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on grounds that are merely a pedissequa repetition of those already raised and rejected in the lower court, lacking specific argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments criminal procedure receiving stolen goods Article 131-bis Court of Cassazione procedural dismissal infrazione al codice della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCANI ILENIA nato a MESSINA il 18/10/1990 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Troncani Ilena; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 4 della impugnata sentenza ove la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione è fondata sulla consapevolezza, ovvero sul ragionevole dubbio, del bene quale provento del reato, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesi:a l'esclusione della particolare tenuità del danno ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte ci merito (si veda in particolare pag.4 della impugnata sentenza ove l'esclusione della causa di non punibilità è giustificata, al di là del valore economico del bene, dalla importanza dell'oggetto in questione nella vita di ognuno), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere stensore Il Prei.