Ordinanza — n. 11474/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERINI GIOIA nato a JESI il 11/10/1991 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Severini Gioia, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di riccrso; considerato che il giudice di merito ha motivato a p.4 della sentenza impugnata circa la piena consapevolezza in capo all'imputata della provenienza delittuosa del bene oggetto del reato deducibile dalla condotta della stessa al momento della perquisizione, dal luogo di ritrovamento della refurtiva, ma anche dalla circostanza per cui la Severini si è recata in un negozio di 'compro oro'; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11474/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERINI GIOIA nato a JESI il 11/10/1991 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Severini Gioia, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di riccrso; considerato che il giudice di merito ha motivato a p.4 della sentenza impugnata circa la piena consapevolezza in capo all'imputata della provenienza delittuosa del bene oggetto del reato deducibile dalla condotta della stessa al momento della perquisizione, dal luogo di ritrovamento della refurtiva, ma anche dalla circostanza per cui la Severini si è recata in un negozio di 'compro oro'; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERINI GIOIA nato a JESI il 11/10/1991 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Severini Gioia, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di riccrso; considerato che il giudice di merito ha motivato a p.4 della sentenza impugnata circa la piena consapevolezza in capo all'imputata della provenienza delittuosa del bene oggetto del reato deducibile dalla condotta della stessa al momento della perquisizione, dal luogo di ritrovamento della refurtiva, ma anche dalla circostanza per cui la Severini si è recata in un negozio di 'compro oro'; rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere rE -tensore Il Pre ente