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Ordinanza — n. 11473/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-appealed issues and lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Romano Massimo inadmissible, ordering him to pay costs. The first ground was rejected because it raised a new legal issue regarding Articles 62 and 648 of the Penal Code that had not been properly argued in the prior appeal. The second ground failed as it merely repeated previously examined criticisms without providing a specific analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the court held that the chain of jurisdiction was interrupted, preventing the examination of these new grievances.

Regesto Legislator

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Art. 62 nn. 1 e 4 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it introduces new grounds of complaint not raised in the appeal judgment or lacks specific criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal new grounds complaint chain of jurisdiction specific criticism required penal code articles circostanze attenuanti quantificazione del torto morale allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 62 nn. 1 e 4 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 648 cod. pen
art. 482 cod. pen
(in luogo della più lieve fattispecie di cui all'art. 482 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO MASSIMO nato a ROMA il 30/11/1962 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE. APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 142. R.G. 35269 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Romano Massimo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione degli artt. 62 nn. 1 e 4 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; che si è, dunque, verificata una interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. (in luogo della più lieve fattispecie di cui all'art. 482 cod. pen.), non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia come la tesi difensiva - oltre che generica, in quanto l'imputato non ha chiarito le modalità di falsificazione dell'assegno - non trovi alcun aggancio negli atti del procedimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024