Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating already examined grounds without new specific analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Yaghi Ahmed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding evidence manipulation and legal violations under Articles 192 and 533 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected the appeal because the arguments merely repeated previously examined points without providing a specific critical analysis of the factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, 533 cod. proc. pen.; An appeal that merely repeats grounds already examined and dismissed by the court of first instance without a specific critical analysis of the reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAGHI AHMED nato il 21/03/1981 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 137. R.G. 35194 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Yaghi Ahmed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta illogicità della motivazione per travisamento delle prove e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non è consentito poiché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale dà conto dei motivi per i quali non ha ritenuto attendibile la ritrattazione di Magistro Anna e ha viceversa ritenuto pienamente credibili le dichiarazioni rese da Negrino Giuseppina); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigl