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Ordinanza — n. 11471/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds lacking specific argumentation against lower court facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pensa Umberto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding the evidence of his contribution to the crime and omitted mitigating circumstances were rejected as generic assertions without explicit reasoning. The court held that these complaints merely reproduced issues already adequately examined and dismissed by the appellate court, which correctly analyzed the facts and legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific and reasoned; generic complaints or those reproducing issues already decided without new critical analysis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of reasoning sindacato di legittimità costs and fine risarcimento alle vittime di reati infrazione privilegiata reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 114 cod. pen.
Art. 62 n.4 cod. pen.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENSA UMBERTO nato a SAN SEVERO il 13/01/1987 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 136. R.G. 35191 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pensa Umberto; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso - che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla prova del contributo concorsuale del ricorrente nel reato contestatogli, nonché fa carenza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 n.4 cod. pen. - non sono consentiti poiché generici, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, le doglianza si limitano a mere asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese; che in ogni caso i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale evidenzia il ruolo di palo svolto dal ricorrente, la sua rilevanza nella esecuzione della rapina ed il danno patrimoniale arrecato alla persona offesa, che non può essere considerato di speciale tenuità); considerato che anche l'ultimo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze, è manifestamente infondato, atteso che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (alla pagina 3 la sentenza impugnata motiva congruamente in ordine alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto delle modalità allarmanti della condotta criminosa e del precedente penale specifico da cui il ricorrente risulta gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere Esten