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Ordinanza — n. 11470/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and lacking specific legal criticism against lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Bucè Antonella and Ingemi Mario inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's denial of necessity and excessive sentencing, but the Court found their arguments generic and repetitive without specific legal critique. Consequently, the Court ruled that the appeals failed to meet the threshold for admissibility under Italian procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticism; generic assertions or repetition of already examined points render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic arguments ne bis in idem sentencing discretion procedural admissibility specific legal criticism court costs minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Letti i ricorsi di Bucè Antonella e Ingemi Mario; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 54 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita a mere asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese; che in ogni caso il motivo è manifestamente infondato: quanto alla violazione del principio del ne bis in idem ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 54 cod. pen
Letti i ricorsi di Bucè Antonella e Ingemi Mario; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita a mere asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese; che in ogni caso il motivo è manifestamente infondato: quanto alla violazione del principio del ne bis in idem ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUCE' ANTONELLA nato a MESSINA il 25/07/1981 INGEMI MARIO nato a MESSINA il 03/04/1969 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 130. R.G. 35153 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Bucè Antonella e Ingemi Mario; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen. - non è consentito poiché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e clisattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, nelle quali la Corte territoriale evidenzia i motivi per i quali non sia configurabile lo stato di necessità, citando all'uopo plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità); considerato che il secondo motivo, che contesta la carenza della motivazione in ordine alla violazione del principio del ne bis in idem, al diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. ed all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio (segnatamente all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, soprattutto nei confronti della Bucè), è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita a mere asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese; che in ogni caso il motivo è manifestamente infondato: quanto alla violazione del principio del ne bis in idem ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., atteso che la sentenza evidenzia come l'iniziale occupazione sia stata interrotta dalla precedente sentenza di condanna, per poi riprendere e valuta globalmente l'intero periodo durante il quale si è protratta l'occupazione per escludere la particolare tenuità del fatto; quanto al trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (a pagina 4 la sentenza impugnata nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del lungo periodo durante il quale si è prolungata l'illegittima occupazione, elemento questo che viene tenuto in considerazione anche per calcolare il modesto aumento di pena per la continuazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 130.

R.G. 35153 - 2023

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il