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Ordinanza — n. 11469/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for repeating already examined criticism without new analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11469/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Boscarino Diego inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to provide sufficient reasoning regarding the photographic identification of the suspect, which occurred three months after the alleged crime. The court rejected this argument because it merely repeated criticisms already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge with correct legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 189 cod. proc. pen.; An appeal that reproduces profiles of criticism already adequately examined and dismissed by the court of first instance without a specific critical analysis of the arguments supporting the judgment is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repeated criticism lack of motivation photographic identification court of cassation procedural penalty Italian criminal procedure prove tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 189 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Boscarino Diego; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale e l'erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 189 cod.
art. 189 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Boscarino Diego; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale e l'erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 189 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCARINO DIEGO nato a SIRACUSA il 25/11/1990 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 125. R.G. 35036 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Boscarino Diego; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale e l'erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 189 cod. proc. pen. con riferimento all'individuazione fotografica del ricorrente avvenuta tre mesi dopo i fatti, non è consentito poiché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato l'attendibilità del cassiere che ebbe ad effettuare l'individuazione di persona dopo circa tre mesi dai fatti, periodo di tempo ritenuto non idoneo ad incidere sulla capacità di ricordare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigl