Italian Court dismisses appeals against criminal conviction, ruling appeals inadmissible due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for the recognition of general mitigating circumstances and a review of the evidence supporting their criminal responsibility. The court rejected these claims, stating that the lower court's reasoning was logical and sufficient, and that the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own judgment on sentencing discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or substitute its own judgment for the lower court's reasoning; appeals based on the failure to recognize general mitigating circumstances or on the proportionality of the sentence are inadmissible if the lower court's decision is logically sound and sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIARAMITARO SALVATORE nato a PALERMO il 04/10/1997 D'AGOSTINO ALESSIO nato a MAZARA DEL VALLO il 29/09/1993 COMITO FABIO nato a PALERMO il 27/01/1979 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO ID'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di D'Agostino Alessio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo clisattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sul punto la sentenza impugnata ha evidenziato a pagina 12 le modalità professionali della condotta criminosa e i precedenti specifici da cui il ricorrente risulta gravato e a pagina 13 la "posizione di comando" assunta dal D'Agostino nella perpetrazione della rapina);
Letti i ricorsi di Connito Fabio e Ciaramitaro Salvatore; ritenuto che il primo motivo di ricorso (comune ad entrambi i ricorrenti), in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, prospettando una rilettura dei dati probatori, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati (si vedano, in particolare, pagina 9 per il Comito e pagina 11 per il Ciaramitanq; considerato che il secondo motivo di ricorso (anche questo comune ad entrambi i ricorrenti), con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato:: con riferimento al primo profilo, è sufficiente evidenziare che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione delle modalità professionali della condotta criminosa e dei precedenti specifici da cui i ricorrenti risultano gravati - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;
Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sezione 2, n. 3509 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezione 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sezione 5, n. 439521/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); che analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al dedotto vizio motivazionale in ordine alla congruità della pena, che non è ammesso dalla legge in sede di legittimità. Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sezione 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01), tale dovendo ritenersi quella dell'impugnata sentenza che ha stimato decisive - tra l'altro - per il Comito il ruolo organizzativo e per il Ciaramitaro l'esecuzione materiale della rapina.
Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M., Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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