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Ordinanza — n. 11466/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11466/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11466/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC ALEXSANDER nato a PRATO il 13/11/1981 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 115. R.G. 34922 - 2023 Letto il ricorso di Seferovic Alexsander; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la determinazione della pena implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia come il giudice di primo grado si sia attestato sul minino edittale della pena ed abbia effettuato l'aumento per la continuazione in misura del tutto contenuta, tenuto conto della gravità del reato satellite e della negativa personalità del ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 11466/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 34922 - 2023 Letto il ricorso di Seferovic Alexsander; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la determinazione della pena implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia come il giudice di primo grado si sia attestato sul minino edittale della pena ed abbia effettuato l'aumento per la continuazione in misura del tutto contenuta, tenuto conto della gravità del reato satellite e della negativa personalità del ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena gravità della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva attenuazione libera della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Letto il ricorso di Seferovic Alexsander; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC ALEXSANDER nato a PRATO il 13/11/1981 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 115. R.G. 34922 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Seferovic Alexsander; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la determinazione della pena implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia come il giudice di primo grado si sia attestato sul minino edittale della pena ed abbia effettuato l'aumento per la continuazione in misura del tutto contenuta, tenuto conto della gravità del reato satellite e della negativa personalità del ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigl