Italian Court dismisses appeal on sentencing as discretionary merit judgment lacking arbitrariness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by El Shall Marco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the sentence length, arguing it was excessive, but the court found the sole ground of appeal manifestly unfounded. The court ruled that sentencing involves a typical discretionary evaluation of merit that escapes appellate review unless arbitrary or illogical, which was not the case here as the lower court properly balanced mitigating and aggravating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the sentencing discretion of the trial court unless the decision is arbitrary or illogical, as sentencing requires a comprehensive evaluation of all elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL SHALL MARCO nato a EMPOLI il 14/06/1987 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 114. R.G. 34918 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di El Shall Marco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la dosimetria della pena, è manifestamente infondato, atteso che la determinazione della pena implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale evidenzia come il giudice di primo grado abbia attentamente dosato la pena, all'esito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi, che ha portato al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle plurime circostanze aggravanti ed alla individuazione di una pena prossima al minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consig