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Ordinanza — n. 11464/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOZADZE ZAUR nato il 10/11/1985 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso di Nozadze Zaur e viste l'istanza di trattazione orale e quella di rinvio; ritenuto, preliminarmente, che l'istanza di trattazione orale non è prevista nelle procedure fissate ai sensi dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. e che l'istanza di rinvio non è accoglibile, atteso che il termine per produrre eventuali memorie - di cui ha goduto il precedente difensore di fiducia - era già scaduto all'atto della presentazione dell'istanza; ritenuto che il primo motivo - con cui si contesta la presenza dell'imputato il giorno del fatto alla guida dell'autovettura 'utilizzata per perpetrare la rapina - è manifestamente infondato, tenuto conto che con l'appello il difensore aveva fatto questione solo in relazione alla qualificazione giuridica della condotta criminosa tenuta dal ricorrente, di talchè il motivo nuovo è all'evidenza fuori dal devoluto; che, invece, i "motivi nuovi" a sostegno della impugnazione - previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sezioni Unite, n. 4683 del 25/2/1998, Bono, Rv. 210259 - 01).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5, cod. proc. pen. e che l'istanza di rinvio non è accoglibile, atteso che il termine per produrre eventuali memorie - di cui ha goduto il precedente difensore di fiducia - era già scaduto all'atto della presentazione dell'istanza; ritenuto che il primo motivo - con cui si contesta la presenza dell'imputato il giorno del fatto alla guida dell'autovettura 'utilizzata per perpetrare la rapina - è manifestamente infondato, tenuto conto che con l'appello il difensore aveva fatto questione solo in relazione alla qualificazione giuridica della condotta criminosa tenuta dal ricorrente, di talchè il motivo nuovo è all'evidenza fuori dal devoluto; che, invece, i "motivi nuovi" a sostegno della impugnazione - previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sezioni Unite, n. 4683 del 25/2/1998, Bono, Rv. 210259 - 01).

Parole chiave

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partecipazione al reato infrazione qualificata rapina qualificata circostanza aggravante incendio intenzionale aggravato momento del reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOZADZE ZAUR nato il 10/11/1985 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nozadze Zaur e viste l'istanza di trattazione orale e quella di rinvio; ritenuto, preliminarmente, che l'istanza di trattazione orale non è prevista nelle procedure fissate ai sensi dell'art. 610, comma 5, cod. proc. pen. e che l'istanza di rinvio non è accoglibile, atteso che il termine per produrre eventuali memorie - di cui ha goduto il precedente difensore di fiducia - era già scaduto all'atto della presentazione dell'istanza; ritenuto che il primo motivo - con cui si contesta la presenza dell'imputato il giorno del fatto alla guida dell'autovettura 'utilizzata per perpetrare la rapina - è manifestamente infondato, tenuto conto che con l'appello il difensore aveva fatto questione solo in relazione alla qualificazione giuridica della condotta criminosa tenuta dal ricorrente, di talchè il motivo nuovo è all'evidenza fuori dal devoluto; che, invece, i "motivi nuovi" a sostegno della impugnazione - previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sezioni Unite, n. 4683 del 25/2/1998, Bono, Rv. 210259 - 01).

Dunque, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi" e, quindi, alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso (Sezione 2, n. 17693 del 17/1/2018, Corbelli, Rv. 272821 - 01; Sezione 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980 - 01; Sezione 1, n. 40932 del 26/5/2011, Califano, Rv. 251482); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione giuridica della condotta criminosa, non è consentito, atteso che reitera doglianze già rappresentate alla Corte territoriale e da questa disattese con motivazione congrua ed immune da vizi logici (pagina 5); rilevato, pertanto, che il ricorso devo essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6