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Ordinanza — n. 11463/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11463/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11463/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUHID SAMYA nato il 01/05/1994 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 111. R.G. 34840 -2023 Letto il ricorso di Zouhid Samya; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente la dichiarazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, non sono consentiti, in quanto riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia come nel caso di specie si sia in presenza di una richiesta di denaro dietro la minaccia di divulgazione di fotografie compromettenti, in assenza di qualsivoglia posizione giuridica tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11463/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 34840 -2023 Letto il ricorso di Zouhid Samya; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente la dichiarazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, non sono consentiti, in quanto riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia come nel caso di specie si sia in presenza di una richiesta di denaro dietro la minaccia di divulgazione di fotografie compromettenti, in assenza di qualsivoglia posizione giuridica tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata estorsione corruzione nell'esecuzione forzata ricompensa minaccia nel diritto penale azione di risarcimento danni da sequestro concussione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUHID SAMYA nato il 01/05/1994 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 111. R.G. 34840 -2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zouhid Samya; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente la dichiarazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, non sono consentiti, in quanto riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia come nel caso di specie si sia in presenza di una richiesta di denaro dietro la minaccia di divulgazione di fotografie compromettenti, in assenza di qualsivoglia posizione giuridica tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consig