Italian Court dismisses appeal as arguments merely restate merits already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Boufares Jamaleddine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on the existence of criminal elements and the lack of attempted crime recognition. The court ruled that these arguments merely reproduced criticisms already adequately examined and rejected by the appellate court without new analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: Appeals that merely restate arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without providing a specific critical analysis of the reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUFARES JAMALEDDINE (CUI 01F3TXW) nato il 26/02/1971 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 110. R.G. 34831 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Boufares Jamaleddine; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente la mancanza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestatogli ed al mancato riconoscimento della fattispecie tentata, non sono consentiti in quanto riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, le pagine 2 e 3 della sentenza di secondo grado, dove è ben evidenziato come nel caso di specie debbano ritenersi configurati sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigl