Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11462/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely restate merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11462/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Boufares Jamaleddine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on the existence of criminal elements and the lack of attempted crime recognition. The court ruled that these arguments merely reproduced criticisms already adequately examined and rejected by the appellate court without new analysis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: Appeals that merely restate arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without providing a specific critical analysis of the reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility of appeal reiteration of merits lack of specific criticism criminal procedure appeal court of cassation riesame dell'asilo reiterazione di reati penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUFARES JAMALEDDINE (CUI 01F3TXW) nato il 26/02/1971 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 110. R.G. 34831 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Boufares Jamaleddine; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente la mancanza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestatogli ed al mancato riconoscimento della fattispecie tentata, non sono consentiti in quanto riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, le pagine 2 e 3 della sentenza di secondo grado, dove è ben evidenziato come nel caso di specie debbano ritenersi configurati sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigl