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Ordinanza — n. 11460/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-appealable issues and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11460/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Zanella Ilaria inadmissible and ordered her to pay costs. The court ruled that the first and third grounds were merely repetitions of arguments already resolved by the Court of Appeal, while the second ground was not properly raised during the appellate proceedings. Consequently, the court found no merit in the new complaints regarding the lack of evidence or the application of the non-prosecution clause.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat grounds already decided by lower courts or if new grounds were not properly raised in the appellate judgment, thereby interrupting the devolution chain.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reiteration of grounds devolution chain interruption non-prosecution clause appellate review limits truffa all'assicurazione diritto alla prestazione d'assicurazione danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 642 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANELLA ILARIA nato a FERRARA il 10/10/1985 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 106. R.G. 34808 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zanella Ilaria e la memoria pervenuta in data 16/1/2024; ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso - che riguardano rispettivamente la condizione di procedibilità, unitamente alla mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva dalla difesa e l'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. - non sono consentiti in quanto reiterativi delle stesse doglianze prospettate ai giudici di appello e da essi risolte con motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi logici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato come la compagnia assicurativa fosse venuta a conoscenza del reato solo al momento della ricezione degli esiti delle indagini commissionate, come le rilevanti conseguenze economiche - desumibili dall'entità del risarcimento - facciano escludere la particolare tenuità del fatto).

Peraltro, nella sentenza impugnata, dove sono riassunti i motivi di impugnazione, non vi è traccia della richiesta di escussione di Donato Marzano (e tale aspetto non è oggetto di specifica censura), né tale richiesta risulta avanzata con i motivi di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio motivazionale e l'inosservanza della legge penale quanto all'insussistenza del fatto materiale tipico di cui all'art. 642 cod. pen., non è deducibile m sede di legittimità poiché con esso si lamenta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; che si è, dunque, verificata una interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede della nuova doglianza; che tale ultimo motivo risulta comunque manifestamente infondato, poiché inerente ad asserito difetto di motivazione, rispetto ad una sentenza la cui motivazione è congrua e non inficiata da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere Estensor