Ordinanza — n. 11459/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI RICCARDO CUI 04TBE8H nato a LIVORNO il 23/07/1979 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENIZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 105. R.G. 34802 - 2023 Letto il ricorso di Ricci Riccardo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, dove si motiva in ordine alla incompatibilità tra le due circostanze attenuanti, quella di cui all'art. 648, comma quarto e quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.); che, peraltro, l'asserito vizio motivazionale è manifestamente infondato, poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale la circostanza attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. non è compatibile con l'ipotesi attenuata speciale prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen., nella quale resta assorbita, in quanto il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione (Sezione 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, n.m.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11459/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sezi ,one 2, n. 2890 del 15/11/2019, Diop, Rv. 277963 - 01; Sezione 7, ord. n. 19744 del 26/1/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01; Sezioni Unite, n. 13330 del 26/4/1989, Beggio, Rv. 182221 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q„M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI RICCARDO CUI 04TBE8H nato a LIVORNO il 23/07/1979 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENIZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 105. R.G. 34802 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ricci Riccardo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, dove si motiva in ordine alla incompatibilità tra le due circostanze attenuanti, quella di cui all'art. 648, comma quarto e quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.); che, peraltro, l'asserito vizio motivazionale è manifestamente infondato, poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale la circostanza attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. non è compatibile con l'ipotesi attenuata speciale prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen., nella quale resta assorbita, in quanto il medesimo elemento non può essere tenuto due volte in favorevole considerazione (Sezione 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, n.m.;
Sezi ,one 2, n. 2890 del 15/11/2019, Diop, Rv. 277963 - 01; Sezione 7, ord. n. 19744 del 26/1/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01; Sezioni Unite, n. 13330 del 26/4/1989, Beggio, Rv. 182221 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q„M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024 I