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Ordinanza — n. 11458/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11458/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11458/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICCOLI CHRISTOPHER nato il 29/11/2000 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 104. R.G. 34797 - 2023 Letto il ricorso di Niccoli Christopher; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione della assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza e della non manifestata consapevolezza del disvalore della condotta tenuta, oltre che del mancato impegno in termini riparatori (si veda la pagina 6), dati questi ritenuti prevalenti rispetto agli elementi evidenziati dal difensore, in relazione ai quali, peraltro, occorre evidenziare che l'arresto in flagranza svuota di significato sia la confessione che la riconsegna delle chiavi dell'autovettura, mentre la produzione documentale è risultata tardiva - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11458/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 34797 - 2023 Letto il ricorso di Niccoli Christopher; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione della assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza e della non manifestata consapevolezza del disvalore della condotta tenuta, oltre che del mancato impegno in termini riparatori (si veda la pagina 6), dati questi ritenuti prevalenti rispetto agli elementi evidenziati dal difensore, in relazione ai quali, peraltro, occorre evidenziare che l'arresto in flagranza svuota di significato sia la confessione che la riconsegna delle chiavi dell'autovettura, mentre la produzione documentale è risultata tardiva - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Parole chiave

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revisione della sentenza penale mancata contestazione dei fatti ricorso per cassazione responsabilità penale dei minori facoltà di astenersi dal testimoniare attendibilità dei testimoni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICCOLI CHRISTOPHER nato il 29/11/2000 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 104. R.G. 34797 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Niccoli Christopher; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che tale statuizione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione della assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza e della non manifestata consapevolezza del disvalore della condotta tenuta, oltre che del mancato impegno in termini riparatori (si veda la pagina 6), dati questi ritenuti prevalenti rispetto agli elementi evidenziati dal difensore, in relazione ai quali, peraltro, occorre evidenziare che l'arresto in flagranza svuota di significato sia la confessione che la riconsegna delle chiavi dell'autovettura, mentre la produzione documentale è risultata tardiva - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezione 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sezione 5, n. 43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q , M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore. della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere Esten