Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts and challenging sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sabki Anouar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning on liability, the denial of a specific mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code, and the excessive sentence. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed in the appellate proceedings and violated the principle that sentencing discretion belongs exclusively to the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 62 c.p.: Appeals challenging factual reconstruction or sentencing discretion are inadmissible if they merely reiterate arguments already rejected or infringe upon the exclusive power of the trial court to evaluate evidence and determine the appropriate penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABKI ANOUAR nato a FIRENZE il 26/03/2002 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sabki Anouar, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato peraltro che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 9 ove la Corte d'appello, ha puntualmente indicato una serie convergente di fonti di prova in punto di individuazione dell'imputato come partecipe del reato contestato); che esule, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;si veda, in particolare, pag. 11 ove la Corte d'appello ha correttamente fatto applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv. 275950;
Sez. 2, n. 21014 del 13/5/2010, Rv. 247122);ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argornentativo del giudi:-..e è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 11 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello ha diffusamente argomentato in relazione agli elementi che ostano a una valutazione favorevole nei confronti dell'imputato); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigl