Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and discretionary sentencing lacks arbitrariness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Khouildi Ali inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the increased penalty for recidivism and the denial of mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled these arguments were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal and found the sentencing discretion to be logical and well-motivated based on the defendant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, 37, 38 c.p.p.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals based on repetitive grievances regarding discretionary sentencing are inadmissible if the lower court's reasoning is logical, exhaustive, and free from arbitrariness.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOUILDI ALI nato il 05/03/1977 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
99. R.G. 34768 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Khouildi Ali; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'aumento per la recidiva ed il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., non sono consentiti in quanto reiterativi delle stesse doglianze prospettate ai giudici di appello e da essi risolte con motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi logici. Sul punto va levidenziato che detti motivi sono comunque manifestamente infondati, atteso che la determinazione della pena - che include anche il riconoscimento di circostanze attenuanti e l'aumento per la recidiva - implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, le pagine 2-4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale evidenzia i plurimi precedenti penali, anche specifici, da cui il ricorrente risulta gravato, che sono sintomatici di una più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità sociale del ricorrente e che - unitamente all'assenza di resipiscenza e di consapevolezza del disvalore della condotta tenuta - impediscono il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il