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Ordinanza — n. 11455/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming robbery charge error due to lack of factual findings for Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11455/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Assunta Bruzzese inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant argued that the lower court incorrectly applied criminal law regarding robbery versus theft, claiming a motivational defect. The court rejected this because the Supreme Court cannot review cases requiring new factual determinations.

Regesto Legislator

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Art. 628, 624 cod. pen.; The Supreme Court lacks jurisdiction to examine appeals based on alleged errors in criminal law application when the appeal presupposes factual findings that must be made by the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supreme Court Jurisdiction Robbery vs Theft Factual Findings Requirement Inadmissible Appeal rapina scippo tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUZZESE ASSUNTA natta NOCERA INFERIORE il 19/12/1987 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

98. R.G. 34761 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bruzzese Assunta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 628 e 624 cod. pen. con riferimento alla ritenuta integrazione del reato di rapina (in luogo della più lieve ipotesi del delitto di furto), è manifestamente infondato, oltre a non essere consentito, tenuto conto che presuppone accertamenti in fatto che non possono essere devoluti al giudice di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere