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Ordinanza — n. 11454/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Sergio Casula inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's decision regarding his criminal liability, arguing the judge relied solely on circumstantial evidence. The court rejected this because the appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court without providing a specific analysis of the contested reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without offering a specific critical analysis of the reasoning underlying the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific criticism repetition of arguments c.p.p. procedural law criminal liability appeal abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito azione creditoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASULA SERGIO nato a NUORO il 16/07/1985 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

95. R.G. 34739 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Casula Sergio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione di legge penale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (assertivamente fondato su mere prove indiziarie), non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, dove si evidenzia l'intestazione all'imputato della carta PostePay e l'irrilevanza che l'annuncio fosse a nome di tale Claudio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigli