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Ordinanza — n. 11453/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as groundless due to lack of specific criticism of lower court's recidivism reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11453/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alouane Ahmed inadmissible and ordered him to pay court costs. Ahmed challenged the lower court's application of specific recidivism rules, arguing a lack of proper motivation. The court rejected this because the appellant failed to provide a specific critique of the detailed reasoning already presented by the appellate judge regarding his criminal history and dangerousness.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without specific criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific criticism requirement repetitive arguments recidivism reasoning court costs award recidiva nell'infrazione provvedimento di reinserimento ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUANE AHMED nato il 21/03/1999 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

94. R.G. 34735- 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alouane Ahmed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine all'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare( pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha valorizzato i plurimi precedenti penali, specifici e recenti da cui l'imputato risulta gravato, che - unitamente alla condotta criminosa tenuta, connotata da evidente pervicacia - sono stati ritenuti indicativi di una maggiore pericolosità del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigl