Italian Court dismisses appeal as groundless due to lack of specific criticism of lower court's recidivism reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Alouane Ahmed inadmissible and ordered him to pay court costs. Ahmed challenged the lower court's application of specific recidivism rules, arguing a lack of proper motivation. The court rejected this because the appellant failed to provide a specific critique of the detailed reasoning already presented by the appellate judge regarding his criminal history and dangerousness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without specific criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUANE AHMED nato il 21/03/1999 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
94. R.G. 34735- 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alouane Ahmed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine all'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare( pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha valorizzato i plurimi precedenti penali, specifici e recenti da cui l'imputato risulta gravato, che - unitamente alla condotta criminosa tenuta, connotata da evidente pervicacia - sono stati ritenuti indicativi di una maggiore pericolosità del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigl