Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Franco Luca inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal contested the affirmation of criminal liability but was deemed too generic and non-specific. The court rejected the argument because it merely repeated reasons already examined and found unfounded by the appellate court without providing a specific connection to the contested decision's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are non-specific, generic, or merely repeat reasons already examined and rejected by the court of last instance without establishing a specific correlation with the contested decision's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO LUCA nato a MILANO il 23/10/1974 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; • 93. R.G. 34730 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luca Franco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità, non è consentito, in quanto aspecifico, posto che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, a pagina 2, ha valorizzato l'intestazione della carta PostePay utilizzata per la truffa e la inverosimiglianza della tesi difensiva, stante la genericità della stessa; considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, iPezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consi