Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive criticism of lower court's criminal liability reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Barbara Ardondi's appeal inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the lower court's reasoning regarding her criminal liability for theft, arguing it was illogical. The court rejected this as a prohibited form of censorship, noting the first instance judge had already adequately addressed and dismissed these arguments with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal ground consisting of a mere criticism of the reasoning of the judgment without specific analysis is inadmissible as it reproduces profiles already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDONDI BARBARA nato a MODENA il 05/01/1970 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
91. R.G. 34686- 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ardondi Barbara; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità contestato alla ricorrente al capo C) dell'imputazione, non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte ha ritenuto che l'imputata, quantomeno a titolo di dolo eventuale, era a conoscenza della provenienza furtiva dell'autovettura utilizzata per commettere altri furti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere