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Ordinanza — n. 11450/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive criticism of lower court's criminal liability reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11450/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Barbara Ardondi's appeal inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the lower court's reasoning regarding her criminal liability for theft, arguing it was illogical. The court rejected this as a prohibited form of censorship, noting the first instance judge had already adequately addressed and dismissed these arguments with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal ground consisting of a mere criticism of the reasoning of the judgment without specific analysis is inadmissible as it reproduces profiles already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal prohibited censorship repetitive criticism criminal liability manifest illogicity asserzione difendibile impugnazione di decisioni amministrative legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDONDI BARBARA nato a MODENA il 05/01/1970 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

91. R.G. 34686- 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ardondi Barbara; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità contestato alla ricorrente al capo C) dell'imputazione, non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte ha ritenuto che l'imputata, quantomeno a titolo di dolo eventuale, era a conoscenza della provenienza furtiva dell'autovettura utilizzata per commettere altri furti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere