Ordinanza — n. 11448/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLI ANGELA (CUI 0584F44) nato a MILANO il 07/12/1948 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;87. R.G. 34578 - 2023 Letto il ricorso di Merli Angela e la memoria pervenuta in data 7/12/2023; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta integrazione del delitto di rapina tentata (in luogo della più lieve fattispecie di tentato furto), non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato come l'imputata non si fosse limitata a divincolarsi, ma avesse spintonato violentemente uno dei dipendenti dell'esercizio commerciale ed avesse lanciato un ombrello in direzione di un altro dipendente); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza motivazionale e l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 56 e 133 cod. pen. in punto di quantificazione della pena base (determinata senza la riduzione dei 2/3 prevista per il delitto tentato), dunque, la congruità della pena, non è deducibile in sede di legittimità: si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sezione 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 -- 01), tale dovendo ritenersi quella dell'impugnata sentenza che ha stimato decisiva — tra l'altro — la negativa personalità dell'imputata, in ragione dei plurimi precedenti penali specifici da cui risulta gravata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11448/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLI ANGELA (CUI 0584F44) nato a MILANO il 07/12/1948 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;87. R.G. 34578 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Merli Angela e la memoria pervenuta in data 7/12/2023; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta integrazione del delitto di rapina tentata (in luogo della più lieve fattispecie di tentato furto), non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato come l'imputata non si fosse limitata a divincolarsi, ma avesse spintonato violentemente uno dei dipendenti dell'esercizio commerciale ed avesse lanciato un ombrello in direzione di un altro dipendente); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza motivazionale e l'inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 56 e 133 cod. pen. in punto di quantificazione della pena base (determinata senza la riduzione dei 2/3 prevista per il delitto tentato), dunque, la congruità della pena, non è deducibile in sede di legittimità: si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sezione 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 -- 01), tale dovendo ritenersi quella dell'impugnata sentenza che ha stimato decisiva — tra l'altro — la negativa personalità dell'imputata, in ragione dei plurimi precedenti penali specifici da cui risulta gravata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Dunque, in tema di dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il Consigliere Estensor