Italian Court dismisses appeal as specific grounds are missing and arguments contradict established law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Musto's appeal inadmissible due to the lack of specific grounds challenging the lower court's reasoning. Musto argued for a different calculation of the criminal statute of limitations, but the appellate court had already explicitly detailed its step-by-step computation in the original judgment. Consequently, the court rejected the appeal as manifestly unfounded and contrary to established legal doctrine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely abstract and do not specifically confront the reasoning of the contested decision, or if they contradict established legal doctrine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO VINCENZO nato a AVERSA il 07/06/1966 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
86. R.G. 34564 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vincenzo Musto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 99 comma secondo, 157 e 161 cod. pen., non è consentito, in quanto del tutto aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che a pagina 5 ha ben esplicitato - passaggio per passaggio - il calcolo relativo alla prescrizione del reato, il cui termine scade in data 6/2/2024; che, dunque, a differenza di quanto si sostiene in ricorso, la Corte territoriale si è specificamente pronunciata nel merito della questione; che tale motivo risulta altresì manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso imponga di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Generali Italia s.p.a., che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Generali Italia s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686/00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il