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Ordinanza — n. 11447/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific grounds are missing and arguments contradict established law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11447/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Musto's appeal inadmissible due to the lack of specific grounds challenging the lower court's reasoning. Musto argued for a different calculation of the criminal statute of limitations, but the appellate court had already explicitly detailed its step-by-step computation in the original judgment. Consequently, the court rejected the appeal as manifestly unfounded and contrary to established legal doctrine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely abstract and do not specifically confront the reasoning of the contested decision, or if they contradict established legal doctrine.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds statute of limitations abstract arguments Cassazione Roma prescrizione osservanza dei termini restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 99 comma secondo cod. pen.
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO VINCENZO nato a AVERSA il 07/06/1966 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

86. R.G. 34564 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Musto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 99 comma secondo, 157 e 161 cod. pen., non è consentito, in quanto del tutto aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che a pagina 5 ha ben esplicitato - passaggio per passaggio - il calcolo relativo alla prescrizione del reato, il cui termine scade in data 6/2/2024; che, dunque, a differenza di quanto si sostiene in ricorso, la Corte territoriale si è specificamente pronunciata nel merito della questione; che tale motivo risulta altresì manifestamente infondato poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso imponga di condannare l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Generali Italia s.p.a., che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Generali Italia s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686/00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il